Fare impresa in Italia: le società di persone

25 Febbraio 2022
società di persone

Come dicevamo qualche tempo fa, un investitore straniero che intende avviare un’impresa in Italia può:

  • fondare una “ditta individuale”;
  • costituire una società italiana;
  • aprire una filiale di una società estera;
  • aprire un ufficio di rappresentanza di una società estera;
  • acquisire un’impresa esistente.

Per tutte le informazioni in merito alla ditta individuale, ti invito a leggere l’articolo precedente. Oggi cercherò di fare un po’ di chiarezza in merito al secondo punto, ossia la costituzione di una società.

In Italia esistono tre tipologie di società:

  • Società di persone;
  • Società di capitali;
  • Cooperative.

Le società di persone

Caratteristiche

  • Responsabilità illimitata e solidale

Le società di persone non hanno personalità giuridica, pertanto la loro autonomia patrimoniale è imperfetta. Questo significa che i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente rispetto alle obbligazioni della società (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge): in pratica, in caso di debiti della società, anche il socio è responsabile e tale responsabilità è estesa al proprio patrimonio personale presente e futuro; inoltre, i creditori possono pretendere l’adempimento di un’obbligazione da uno dei soci o da tutti, a propria discrezione.

  • Capitale minimo non necessario

Per poter costituire la società non è necessario un capitale minimo e la formazione della società avviene mediante scrittura privata autenticata.

Tipologie

Le società di persone sono classificabili in:

  1. Società semplici (S.s.);
  2. Società in nome collettivo (S.n.c.);
  3. Società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le società semplici possono svolgere esclusivamente attività economiche non commerciali, vale a dire attività prevalentemente agricole.
Ereditano le caratteristiche di cui sopra per quanto concerne le modalità di costituzione e la responsabilità dei soci e non sono soggette al fallimento.

Le società in nome collettivo si distinguono dalle precedenti per:

  • la necessità di indicare il nome di almeno uno dei soci all’interno della ragione sociale e il riferimento alla condizione di S.n.c.;
  • essere soggette al fallimento (che riguarda anche tutti i soci).

Le società in accomandita semplice sono leggermente più complesse.
I soci si dividono in due categorie: i soci accomandatari e i soci accomandanti.

I soci accomandatari amministrano e gestiscono la società e sono responsabili illimitatamente e solidalmente per quanto concerne l’adempimento delle obbligazioni sociali; i soci accomandanti non possono amministrare o gestire la società e sono responsabili per le obbligazioni sociali soltanto limitatamente alle quote di capitale conferite. Questo significa che il loro patrimonio personale non verrà interessato in caso di inadempimento.

Come per le società in nome collettivo, anche in questo caso la ragione sociale deve contenere il nome di uno dei soci accomandatari e la dicitura S.a.s.


Per maggiori informazioni visita questo sito.

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