Come acquisire la cittadinanza italiana

29 Ottobre 2020
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L’Enciclopedia Treccani definisce il termine cittadinanza come:

Vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato.

E il cittadino come:

Chi appartiene a uno stato (cioè a una comunità politica, a una nazione), e per tale sua condizione è soggetto a particolari doveri e gode di determinati diritti.

Pertanto, il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato: si tratta del cosiddetto “status civitatis”, ossia il complesso di diritti e doveri di un individuo a seconda del suo stato di cittadino. I diritti comprendono diritti civili, quali la libertà personale o l’uguaglianza di fronte alla legge, diritti politici, quali il diritto di voto o la possibilità di ricoprire cariche pubbliche, e diritti sociali, quali il diritto alla salute e al lavoro. I doveri comprendono la fedeltà allo stato, che in alcuni paesi può tradursi nel servizio militare obbligatorio.

Chiunque non abbia la cittadinanza del paese in cui si trova viene considerato straniero (se cittadino di un altro paese) o apolide (se non ha nessuna cittadinanza).

Come acquisire la cittadinanza

In generale, la cittadinanza si può ottenere in due modi:

  1. per discendenza, vale a dire per diritto di sangue (il cosiddetto ius sanguinis), cioè se si nasce o si è adottati da cittadini del paese scelto;
  2. per diritto di suolo (il cosiddetto ius soli). In base a questo secondo criterio diventa cittadino di uno Stato chi nasce sul territorio di quello Stato, indipendentemente dal tipo di cittadinanza dei propri genitori.

Cosa prevede la legge italiana?

In Italia, il concetto moderno di cittadinanza è nato al tempo della costituzione dello stato unitario e attualmente è disciplinato dalla legge n.91 del 5 febbraio 1992.

In particolare, il nostro sistema ha adottato il criterio della discendenza per riconoscere la cittadinanza. Tuttavia, la presenza di molti bambini nati in Italia da coppie straniere regolarmente residenti e il massiccio fenomeno dell’immigrazione ha alimentato (finora senza conclusione) il dibattito politico circa la possibilità di adottare il sistema dello ius soli, come accade in altri paesi europei.

Come si può diventare cittadino italiano?

La cittadinanza italiana viene acquisita:

  • per ius sanguinis: una persona viene riconosciuta come italiana se ha uno o entrambi i genitori italiani, anche se la nascita è avvenuta all’estero;
  • per nascita sul territorio: una persona viene riconosciuta come italiana se è nata sul territorio italiano, anche se entrambi i genitori sono apolidi o ignoti;
  • per adozione: diventa italiano il cittadino straniero adottato da un cittadino italiano;
  • per riconoscimento di maternità o di paternità da parte di un italiano;
  • a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione o di naturalizzazione del genitore convivente, avvenute durante la minore età del soggetto interessato;
  • per discendenza da un soggetto, originariamente cittadino italiano, emigrato in un paese in cui vige lo ius soli;
  • per matrimonio (iure communicatio): il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana qualora, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, purché nel frattempo non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non vi sia stata separazione dei coniugi. In ogni caso in presenza di figli i termini si dimezzano;
  • per prolungata residenza (ius domicilii): può richiedere la cittadinanza italiana lo straniero che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni. Tuttavia, le eccezioni sono numerosissime, per cui si consiglia di sottoporre il proprio caso alle autorità preposte;
  • per beneficio di legge: quando ricorrano determinate condizioni, quali:
    1. Il soggetto sia discendente in linea retta fino al secondo grado da cittadino italiano per nascita e sia in possesso di determinati requisiti;
    2. Il soggetto è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente e ininterrottamente fino al compimento della maggiore età;
    3. il soggetto è un adulto giuridicamente dichiarato o riconosciuto come figlio di genitori italiani, che ha dichiarato la scelta della cittadinanza italiana entro un anno dalla dichiarazione di riconoscimento.
  • per meriti speciali: qualora lo straniero abbia prestato servizi eccezionali all’Italia o lo Stato abbia espresso un interesse eccezionale. La concessione viene concessa per decreto del presidente della Repubblica.

NB: l’adozione del recente decreto sicurezza ha introdotto alcuni importanti cambiamenti in merito alla concessione della cittadinanza per matrimonio e per beneficio di legge: infatti, il testo stabilisce che essa è subordinata al possesso, della parte interessata, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro di riferimento comune europeo per le lingue e che questa conoscenza sia certificata presentando una qualifica appropriata, che deve essere rilasciata da un istituto formativo pubblico o equivalente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero degli Affari esteri. In alternativa, il candidato deve produrre una specifica certificazione rilasciata da un ente certificante riconosciuto dal MIUR e dal MAECI.

La cittadinanza italiana può essere revocata?

Sì, la cittadinanza italiana può essere revocata se:

  • una persona, avendo accettato l’impiego pubblico presso lo Stato straniero o prestando servizio militare per uno Stato estero, non obbedisce all’intimazione rivoltagli dal Governo italiano di abbandonare l’impiego o il servizio militare;
  • una persona riceve un impiego pubblico o presta servizio militare per uno Stato estero in guerra con l’Italia;
  • in caso di condanna definitiva per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale.

Come presentare domanda

Dal maggio del 2015 è possibile inviare la domanda attraverso una procedura informatica, che prevede apposita registrazione, seguendo le istruzioni che il ministero dell’interno ha messo a disposizione in questa pagina (la pagina è esclusivamente in italiano, pertanto si consiglia di presentarla coadiuvati da parlanti madrelingua italiani o enti competenti).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legislativo n. 113/2018: «Decreto Sicurezza».

Legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Nuove norme sulla cittadinanza.

Decreto Legge del 18 aprile 1994, n. 362.

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